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La tutela del turismo nella giurisprudenza costituzionale

di Fabio Frisenda
Università degli Studi “Roma Tre”
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale
Relatore: Chiar.mo Prof. Alfonso Celotto
Anno Accademico 2015 - 2016

1.1 - I rapporti tra lo Stato e le Regioni nel Titolo V della Costituzione

Il Titolo V è quella parte della Costituzione italiana in cui vengono “designate” le autonomie locali: comuni, province e regioni. L’attuale struttura delle regioni deriva da una serie di riforme del Titolo V cominciate negli anni Settanta e terminata con la riforma del 2001 (approvata con una maggioranza di centrosinistra e poi confermata da un referendum). Lo scopo di tutte queste riforme, compresa quella del 2001, era dare allo Stato italiano una fisionomia più “federalista”, nella quale i centri di spesa e di decisione si sarebbero spostati dai livelli più alti, lo Stato centrale, a quelli più locali, “avvicinandosi” così ai cittadini.

Nel corso degli anni le regioni hanno ricevuto sempre più competenze (la più importante è la gestione della sanità) e una sempre maggiore autonomia.

Con la riforma del 2001, in particolare, alle regioni fu garantita autonomia in campo finanziario (con cui poter decidere liberamente come spendere i loro soldi) e organizzativo (con cui poter decidere quanti consiglieri e quanti assessori avere e quanto pagarli) con il quale specificò quali erano le competenze esclusive dello Stato, lasciando alle regioni il compito di occuparsi di tutte quelle non nominate esplicitamente. Sicuramente, l’elemento di maggiore novità è costituito, in primo luogo, dalla differente ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, che si configura, nel nuovo dettato costituzionale, per la tendenziale parità su cui si collocano l’esercizio della funzione legislativa statale e regionale. Il nuovo art. 117 Cost., comma 1, risulta particolarmente innovativo, oltre che nella parte in cui prescrive che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni”, nel momento in cui pone tre limiti di ordine generale rivolti tanto allo Stato quanto alle Regioni, per i quali la funzione legislativa “è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Esso costituisce, quindi una norma vincolante e di indirizzo della potestà legislativa statale e regionale.