Aprire un B&B in Puglia

Pubblicato il 31 Dicembre 2019 | Aprire un B&B

Per avviare l'attività di Bed and Breakfast in Puglia è necessario presentare al SUAP del Comune ove è ubicato l'immobile la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione Puglia.

[NativeADV]

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque deve contenere:

a) generalità complete del richiedente;
b) denominazione e ubicazione del B&B;
c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile;
d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l'indicazione di quelli destinati all'attività di B&B;
e) periodo di apertura e chiusura;
f) possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti igienico-sanitari
e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;
g) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
h) iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente alla tipologia di Bed and Breakfast imprenditoriale.

Il Bed and Breakfast in Puglia

Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Puglia.

  1. B&B non imprenditoriali
     
    La Regione Puglia definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.
     
    L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.
     
    L'attività di B&B a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno.
     
    All'interno dei borghi e dei Comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, all'interno dei centri storici così come delimitati dagli strumenti urbanistici e all'interno dei borghi rurali di cui all'articolo 1 del regolamento regionale 22 marzo 2012, n. 6, l'attività di B&B può essere esercitata anche in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre cento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando l'obbligo di dimora nell'unità abitativa principale.
     
  2. B&B Imprenditoriali

    Si definisce “B&B in forma imprenditoriale” l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.

    L'attività di B&B in forma imprenditoriale è esercitata in un'unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
     
  3. I locali adibiti a B&B devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico–sanitarie previste per l'uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
     
  4. Le abitazioni destinate all'attività di B&B hanno l'obbligo di esporre il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza, così come definito dall'articolo 11 della Legge Regionale del 7 Agosto 2013, n. 27.
     
  5. Altri Obblighi di chi esercita l'attività di B&B:

    a) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima e la copia della SCIA, nonché una dichiarazione di idoneità o meno della struttura abitativa a offrire ospitalità a persone diversamente abili;
    b) ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
    c) comunicare al Comune competente e all'Agenzia regionale Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo e i periodi di attività;
    d) rispettare l'obbligo di comunicare all'Agenzia regionale Pugliapromozione il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione;
    e) esporre all'esterno il marchio regionale di cui all'articolo 11;
    f) rilasciare al cliente, al termine di ogni soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante l'avvenuto pagamento dei servizi resi;
    g) sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti, limitatamente alla tipologia di B&B esercitato in forma imprenditoriale;
    h) esporre l'iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente all'attività di B&B esercitato in forma imprenditoriale.

     
  6. Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l'attività di B&B:
     
    a) il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
    b) la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d'igiene comunali;
    c) pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
    d) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a ogni cambio dell'ospite;
    e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
    f) somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità. Nell'ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l'attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l'obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l'esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.

     
  7. La colazione - AI B&B pugliesi corre l'obbligo della somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità.

Nell'ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l'attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l'obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l'esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.

→ L'interpretazione delle norme Europee e Locali sembrano escludere per tutti i B&B, imprenditoriali e non imprenditoriali, l'obbligo di avere un sistema di autocontrollo igienico HACCP [Link]

Approfondimento
La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all'Istat e alle Regioni

Legge Regionale della Puglia

Legge Regionale del 7 Agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”

Legge Regionale Bed and Breakfast Puglia del 7 Agosto 2013, n. 27

Comunicazioni presenze obbligatorie Regione / Istat

Tutte le strutture ricettive (alberghi, B&B, case e appartamenti per vacanza, campeggi, ecc.) devono obbligatoriamente essere registrate al DMS Puglia e devono comunicare i propri flussi turistici (arrivi e partenze) usando SPOT.

Informazioni su SPOT, Registrazione, Manuali, Assistenza

[NativeADV]
Categorie