Chi intende esercitare l'attività di Bed and Breakfast in Alto Adige ne deve fare preventiva denuncia scritta al sindaco competente per territorio, indicando, oltre alle generalità, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva, il rispettivo numero dei posti letto, nonché uno o più periodi di apertura, qualora l'attività non venga esercitata per l'anno intero.
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Il sindaco deve vietare entro trenta giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività se i vani non sono conformi alle prescrizioni di natura urbanistica o sanitaria.
Contro i provvedimenti del sindaco l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento stesso.
Informazioni su come fare per presentare la denuncia di inizio attività di Affittacamere / Bed and Breakfast in Alto Adige
→ Modulistica e Allegati
Il Bed and Breakfast in Alto Adige
Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Alto Adige.
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In Alto Adige, si può esercitare l'Affittacamere fornendo alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.
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Qualora l'attività di Affittacamere venga svolta in forma non imprenditoriale, utilizzando esclusivamente personale della famiglia, si può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, senza doversi iscrivere negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, nè in elenchi o repertori similari.
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Gli Affittacamere in Alto Adige vengono classificati con dei “soli”.
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Il Gestore è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove invece i prezzi non siano uniformi per tutti gli appartamenti o camere, i cartellini dei prezzi devono essere affissi in ogni appartamento o camera.
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I prezzi minimi e massimi devono essere comunicati all'organizzazione turistica locale entro il 1° ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1° dicembre e dal 1° giugno successivo. La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dell'ultima comunicazione inoltrata.
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Il Titolare è obbligato a segnalare gli alloggiati alla P.S.
Approfondimento
→ La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
→ Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all'Istat e alle Regioni
Legge Regionale dell'Alto Adige
Non esiste una vera e propria tipologia di “Bed and Breakfast” in Alto Adige, bensì esiste l'Affittacamere che è regolato dalla Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 27 agosto 1996, n. 32 (Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali).
→ Legge provinciale del 11 maggio 1995, n. 12
→ Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 27 agosto 1996, n. 32
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