Aprire un B&B in Trentino - Provincia Autonoma di Trento

Pubblicato il 31 Dicembre 2019 | Aprire un B&B

Per avviare l'attività di Bed and Breakfast in Trentino è necessario presentare al SUAP del Comune ove è ubicato l'immobile la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Provincia Autonoma di Trento. La SCIA può essere presentata dal responsabile del B&B (non obbligatoriamente il capo famiglia, ma chi all'interno della stessa si fa carico dell'iniziativa).

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Nella SCIA dovranno essere segnalate, oltre ai dati personali, il rispetto dei requisiti di abitabilità e di sicurezza, il numero delle camere adibite a B&B, i posti letto, la dotazione di servizi igienico-sanitari, la volontà di somministrare la colazione utilizzando alimenti manipolati.
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Il Bed and Breakfast in Trentino

Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Trentino.

  1. La Provincia Autonoma di Trento definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione.

    Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto domicilio.
     
  2. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.
     
  3. Nell'esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

    - pulizia quotidiana dei locali;
    - cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente;
    - fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.
     
  4. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

    Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:

    - avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente con l'attività che intende svolgere ed avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;
    - garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;
    - informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;
    - informare l'ospite circa la possibilità di presentare reclamo al comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.
     
  5. Il "bed and breakfast" è consentito nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio a condizione che il titolare dell'ospitalità risieda in un comune della provincia di Trento e l'attività sia svolta per almeno sessanta giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno.
     
  6. Gli arrivi e le presenze dei clienti devono essere comunicati attraverso il Sistema Turistico Provinciale del Trentino.
     
  7. Il Titolare è obbligato a segnalare gli alloggiati alla P.S.

Approfondimento
La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all'Istat e alle Regioni

Legge Provinciale del Trentino - Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")

Successive modifiche:

Legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20

Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11

Comunicazioni presenze obbligatorie Regione / Istat

Gli arrivi e le presenze ai fini statistici devono essere comunicati alla Provincia tramite invio telematico dei moduli C59 ISTAT al Sistema Turistico provinciale.

(Per info contattare il Servizio Statistica della Provincia al n. 0461/497801-02
e-mail: serv.statistica@provincia.tn.it)

Accesso Sistema Turistico Provinciale del Trentino

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