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Aprire un B&B in Campania

Aprire un B&B in Campania

Per avviare l'attività di Bed and Breakfast in Campania è necessario presentare al SUAP del Comune ove è ubicato l'immobile la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione Campania.

Scia per l'apertura di Bed-and-Breakfast in Campania

Scia B&B Campania

Informazioni generali sul sito della Regione Campania

Il Titolare del B&B, in via generale, dovrà dichiarare:

  • le caratteristiche della struttura (ubicazione, denominazione, periodo dell'attività, edifici o parte degli edifici adibiti all'attività, etc.);
  • la capacità ricettiva;
  • eventuali modifiche o variazioni dell'attività ricettiva (ad es. eventuale denominazione, periodo di gestione dell'attività, assicurazione, rappresentante di gestione, etc);
  • altri eventi, diversi dalla segnalazione di apertura, vanno semplicemente comunicati: variazione della capacità ricettiva, eventuali altre variazioni, cessazione dell'attività.
     

Il Bed and Breakfast in Campania

Ecco i punti fondamentali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Campania.

  1. Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast" l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e per un massimo di otto ospiti.
    La Legge del 2018 ha aumentato il numero di camere da tre a quattro e il numero di ospiti da sei a otto.
     
  2. I servizi minimi da assicurare sono i seguenti:

    - fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
    - requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
    9,00 mq per un posto letto;
    12,00 mq per due posti letto;
    18,00 mq per tre posti letto;
    24,00 mq per quattro posti letto;
    - pulizia quotidiana dei locali;
    - cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
    - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
    - cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
     
  3. I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente.
     
  4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
     
  5. Obbligo di residenza o di stabile domicilio presso i locali in cui si esercita il B&B.
     
  6. Bisogna apporre in luogo ben visibile all'interno del B&B la tabella dei prezzi praticati.
     
  7. I Titolari della struttura devono comunicare, ogni quattro mesi, all'Ente Provinciale per il turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici e alla Pubblica Sicurezza.

Approfondimento
La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all'Istat e alle Regioni

La Legge Regionale sul B&B della Campania

La Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5 - "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast", è stata integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 7 agosto 2014, n. 16 e 8 agosto 2016, n. 22 e 2 agosto 2018, n. 26.

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5

Comunicazioni presenze obbligatorie Regione / Istat

L'Assessorato al Turismo della Regione Campania si occupa della raccolta dei dati relativi alla movimentazione turistica di tutta la regione. Per tale motivo è stato creato l'applicativo “Rilevatore Turistico Regionale” il cui scopo è quello di fornire un efficiente sistema di comunicazione tra le strutture ricettive e gli uffici turistici competenti per la trasmissione in via telematica dei dati di movimentazione turistica. In tal modo si faciliteranno gli adempimenti obbligatori per legge agli operatori del settore e si potrà disporre in tempo reale, dei dati delle presenze turistiche a vantaggio di una migliore programmazione turistica o territoriale.

Il titolare dell'attività ha l'obbligo di comunicare i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici attraverso il portale della Regione Campania.

www.rilevatoreturistico.regione.campania.it

Accesso delle Strutture Ricettive a TurismoWeb