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Analisi del mercato dei Bed & Breakfast

di Giuseppe Marco Matta
Università degli Studi di Catania
Facoltà di Economia - Corso di Laurea Specialistica in Direzione Aziendale

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Schillaci Elita
Correlatore: Chiar.mo Prof. Romano Marco
Tesi di laurea di: Giuseppe Marco Matta

2.1 - Contesto normativo del mercato dei Bed & Breakfast

Lo “sbarco” in Italia della formula B&B si fa risalire alla metà degli anni 90, quando si affacciano nel nostro paese i primi operatori esteri di Bed & Breakfast. Queste esperienze, però, hanno poca fortuna e non riescono a farsi spazio nel panorama ricettivo italiano, forse anche a causa di un vuoto legislativo che scoraggiava anche chi si era convinto ad aprire la propria casa ai turisti.

Bisogna attendere sino al 1997 per vedere riconosciuta dignità normativa all’attività di Bed & Breakfast. E’ in quell’anno che la Regione Lazio, sollecitata dall’incombente Giubileo e dalla pacifica invasione dei pellegrini, apre la strada inserendo in un quadro normativo più ampio le modalità che regolamentano l’attività di Bed & Breakfast, all’epoca definito esercizio saltuario di alloggio e prima colazione.

Da allora in poi tutte le Regioni, in modo più o meno rapido, riconoscono i Bed & Breakfast con una normativa dedicata.

Ciascun Bed&Breakfast è regolato da norme regionali della regione alla quale appartiene, ma tutte si rifanno, per i punti più importanti, alla legge del 29 marzo 2001 n.135 - “Riforma della legislazione nazionale del turismo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 20 aprile 2001.

Vediamo le principali norme vigenti:

- l’alloggio deve avere massimo 3 camere (anche se alcune regioni come l’Emilia Romagna e l’Abruzzo ne prevedono 4 e la Sicilia 5), opportunamente arredate con letto, armadio, comodino, lampade, sedie. Il numero di posti letto però varia da regione a regione fino ad un massimo di sei posti letto nel Lazio e venti in Sicilia;

- è prevista un’interruzione di almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno, per rispettare il requisito saltuario dell’attività. In tal caso, non serve l’apertura della partita IVA;

- sono previsti i seguenti requisiti minimi: 14 mq per la doppia, 8 mq per la singola,

- conformità alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscaldamento, rispetto delle norme igieniche ed edilizie;

- è prevista la prima colazione sotto forma di cibi e bevande preconfezionate senza alcuna manipolazione;

- il gestore deve risiedere nella stessa unità adibita all’ospitalità o nelle immediate vicinanze della stessa unità.

L’apertura di un B&B è semplice: è sufficiente recarsi presso l’Ufficio Turistico del proprio Comune di residenza e fare denuncia di inizio attività. Comunicando i prezzi che si intendono praticare. Tali prezzi accompagnati dal timbro del Comune saranno affissi dietro la porta della camera degli ospiti.

Dal 1997 la realtà del Bed & Breakfast si diffonde sul territorio nazionale, il numero di esercenti aumenta e la formula risulta apprezzata. Numerosi, oggi, sono gli operatori che gravitano attorno a questo mondo che è composto, oltre che da proprietari e turisti, anche da circuiti e associazioni.

Particolare attenzione sembra rivolta anche da parte delle amministrazioni pubbliche, e non solo da quelle aree più inerenti, come il turismo, ma anche da settori che riguardano le politiche attive del lavoro e le pari opportunità, in quanto l’attività di Bed & Breakfast può essere un modo per creare opportunità di lavoro e di sviluppo sociale.

Ad oggi quasi tutte le Regioni italiane hanno legiferato in materia, eccezioni sono la Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano che per scelta preferiscono non “normare” la formula del Bed & Breakfast in quanto viene considerata non attinente alla cultura e alla tradizione dell’ospitalità locale. In entrambi i casi chi volesse intraprendere l’attività di Bed & Breakfast deve fare riferimento alla normativa per gli affittacamere.

Tornando al Bed & Breakfast “puro”, in tutte le leggi soltanto uno è l’elemento comune sempre presente, e riguarda il nucleo (il business core) dell’offerta: la fornitura del servizio di alloggio e di prima colazione.

Invece sulle altre caratteristiche vige una più o meno elevata omogeneità legislativa, ma mai una normativa ovunque coincidente.

Un principio ricorrente risiede nel carattere saltuario dell’attività e alcune Regioni si spingono a definire il periodo minimo o massimo di apertura complessiva o per singoli periodi o, ancora, del soggiorno di ogni singolo ospite.

Altra formula che compare spesso riguarda l’obbligo di avvalersi della normale organizzazione familiare per la gestione dell’attività.

Quindi, l’unico elemento comune riguarda i contenuti generali dell’offerta, ma addentrandosi nelle prescrizioni specifiche si scopre che gli stessi variano in modo anche considerevole.

La situazione si complica se si analizza come viene disciplinata la somministrazione della prima colazione: ci sono normative, infatti, che non regolamentano la somministrazione e altre che prevedono cibi e bevande confezionati e non soggetti a manipolazioni, passando da una generica “garanzia della sicurezza alimentare” (Piemonte) all’utilizzo di “almeno il 70% dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione” (Marche).

Altre differenze si riscontrano nell’adozione o meno di un marchio distintivo e di una classificazione delle strutture. Se poi in linea di massima l’attività deve essere svolta all’interno della propria abitazione, c’è chi lascia libertà di estendere il Bed & Breakfast anche in locali che possono essere ubicati a non più di 50 metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora (Marche e Puglia).

Al fine di evidenziare tali differenze normative tra le Regioni italiane, vengono riportate nella tabella seguente le indicazioni principali fornite dalle Regioni, nonché gli estremi delle normative di riferimento.