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Il B&B e la Siae

Il B&B e la Siae

Il pagamento dei diritti Siae e del canone Rai è obbligatorio secondo il decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge n. 880, il 4 giugno 1938, che stabilisce che chiunque abbia un apparecchio televisivo o una radio sia tenuto a pagare il canone indipendentemente dall'uso che ne fa: si tratta quindi di una tassa sul possesso e non sull'utilizzo. Quindi se questi apparecchi si trovano in locali accessibili ai clienti, i B&B devono pagare entrambe le tasse.

La motivazione sta verosimilmente nel fatto che una volta che si hanno una o più radio e televisori, sia piuttosto difficile dimostrare l'uso che ciascuno ne fa nei diversi momenti e il legislatore ha quindi aggirato l'ostacolo, che avrebbe imposto quantomeno frequenti controlli, facendo risalire la tassa da pagare alla semplice presunzione, dichiarazione o constatazione del possesso di tali apparecchi.

La società che tutela i diritti degli autori e degli editori esige il pagamento del canone Siae anche dai B&B, poiché li considera al pari di strutture alberghiere, bar o ristoranti: esercizi pubblici. Le uniche eccezioni al pagamento dei diritti Siae sono infatti riconosciute a “scuole, convitti e istituti di ricovero, dove si stabilisce che non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recita di un'opera”. Basti pensare che i diritti Siae vengono pagati anche per eventi o feste a ingresso gratuito. Quello che alla società di autori interessa è l'esecuzione pubblica della musica di proprietà altrui, indipendentemente dal fatto che si tratti di una festa in un ristorante, in un piano bar o in una discoteca. E i B&B vengono in tutto e per tutto equiparati a esercizi pubblici, posizione avvalorata anche dall'ANBBA, l'associazione nazionale B&B.

C'è però la possibilità di fare una scelta diversa. Invece di dotare la propria struttura di televisori e radio, si può scegliere di mettere a disposizione dei propri ospiti dei computer: in questo modo si aggira la caratteristica del possesso che è anche alla base della pretesa del pagamento del canone Rai.

Il modo più semplice e diffuso per non pagare la Siae per una festa privata o in un esercizio pubblico è quello di ricorrere alle piattaforme con licenza Creative Commons, note come licenze CC. Si tratta di un'organizzazione americana senza scopo di lucro che ha ampliato l'elenco delle opere condivisibili e utilizzabili in pubblico, in maniera legale, e non soggette al pagamento della Siae.

Queste licenze si riservano soltanto alcuni diritti di utilizzo, modificando la rigida regola del copyright in cui “tutti i diritti sono riservati”. Dopo avere ben chiaro quali siano quei diritti, è possibile diffondere musica in un locale o suonare in pubblico solo i brani distribuiti da questo tipo di licenze. Quindi non quelli protetti dalla Siae.

Un esempio pratico di piattaforma sotto licenza CC è Jamendo che, attraverso JamendoPRO ha lanciato più di 180.000 brani fuori catalogo Siae disponibili per la loro diffusione in qualsiasi tipo di esercizio o di spazio pubblico: tutti accessibili direttamente online. Si può così scaricare musica gratis, senza limiti e in modo legale. Un certificato di conformità giuridica giustificherà l'esenzione Siae in caso di controlli.

Per quanto riguarda la Rai un ulteriore dubbio sorge rispetto al doppio onere del canone ordinario e del canone speciale. Secondo alcuni gestori di B&B infatti il secondo dovrebbe assorbire il primo, in modo da non dover pagare due volte. Non è così: la Rai stabilisce infatti che il primo si paghi in caso si possieda un televisore o una radio nella propria abitazione, ad uso quindi della famiglia, mentre il secondo sia dovuto per tutti i televisori e radio che si trovino in ambienti accessibili ai clienti e quindi non solo le camere ma anche per esempio la sala per la colazione. Per pagare solo il canone speciale quindi si dovrebbe rinunciare al televisore e alla radio negli ambienti privati. Sul sito della Rai infatti, relativamente agli obblighi per i bed and breakfast, si legge: “la detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta l'obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale”. A sostegno di questa posizione anche il Ministero delle Comunicazioni che nel novembre del 2004, a seguito di un quesito sollevato dall'associazione laziale B&B, si è espresso con parere motivato confermando l'obbligo del pagamento del canone speciale anche per questa particolare tipologia di attività”. Tra l'altro dal 1° gennaio 2016 non solo resta invariata la normativa del canone speciale per la detenzione di dispositivi fuori dall'ambito familiare, ma addirittura non è più consentita la disdetta per suggellamento degli apparecchi.

Non si può pensare di risparmiare qualcosa neanche in caso di attività stagionali, poiché secondo quanto pubblicato sempre sul sito della Rai: “in ragione della classificazione relativa ai canoni speciali, disciplinata dall'art. 16 della l. 23/12/1999, n. 488, non è prevista una differenziazione dell'ammontare del canone a seconda del periodo di apertura e quindi non è più possibile applicare una riduzione di canone per gli alberghi o gli esercizi pubblici ad apertura stagionale”.

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, la quale può procedere con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro.

La Rai spiega però che in alcuni casi si può procedere alla deducibilità fiscale del canone speciale. L'iva è infatti compresa in questo abbonamento: “ai fini dell'eventuale recupero dell'imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo salvo buon fine della domiciliazione bancaria, inviati dalla Rai-Radiotelevisione italiana. Inoltre, qualora sussistano i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito di impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986, n. 917”. Vale la pena quindi valutare questa possibilità con il proprio commercialista.

Come già detto per il canone Siae che non si paga per il possesso di computer, anche la Rai ricorda in un comunicato pubblicato on line che l'abbonamento “non è dovuto per i computer privi di sintonizzatore”.

In definitiva possiamo dire che:

a) i B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare i diritti SIAE.

b) I B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti (in locali destinati ai soli ospiti o in locali “promiscui”) dovranno pagare i diritti SIAE.

c) Gli affittacamere che detengono uno o più televisori sono tenuti al pagamento dei diritti SIAE.

L’entità dei diritti, in assenza di una previsione normativa, dovrà essere stabilita previo accordo con la sede locale SIAE. I diritti variano infatti a seconda del numero dei televisori o comunque degli apparecchi idonei alla radiodiffusione.

In ogni caso prima di pagare o comunque prendere contatti con le sede locale della SIAE è necessario che i gestori valutino se effettivamente i televisori o comunque altri apparecchi radioriceventi sonori detenuti all’interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione o l’ascolto ai clienti della propria struttura.

Nel caso i televisori o gli altri apparecchi non siano presenti nei locali destinati all’alloggio ed alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B non è tenuto a pagare i diritti SIAE.