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Il B&B e il Canone Rai

Il B&B e il Canone Rai

Qualunque struttura ricettiva abbia uno o più televisori a disposizione degli ospiti è obbligata a pagare il canone Rai speciale, indipendentemente dal fatto che si trovi nella sala colazioni o nelle singole camere.

È quanto stabilito per legge, poiché ciò che viene tassato non è l’utilizzo ma il possesso degli apparecchi.

Si può non pagare il canone speciale qualora si possieda un televisore ad uso esclusivo della famiglia che gestisce il Bed & Breakfast: l’apparecchio si dovrà trovare quindi in stanze ad esclusivo uso dei gestori, dove i clienti non siano ammessi.

Chi paga il canone speciale Rai non è tenuto a pagare il canone ordinario (vedi faq Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2016).

L’unica possibilità di non pagare il canone Rai è fare una scelta alternativa all’origine ovvero invece di dotare la propria struttura di radio e televisori, si può decidere di ricorrere ai computer. La Rai sostiene infatti in un comunicato on line che l’abbonamento “non è dovuto per i computer privi di sintonizzatore”.

Se i computer consentono l’ascolto e la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare non sono assoggettabili a canone (note Min. Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012 e del 20 aprile 2016). Quindi anche nei casi in cui si siano avuti televisori a disposizione degli ospiti si può decidere di cambiare e a quel punto sarà sufficiente fare una comunicazione ufficiale.

Sul sito della Rai si legge infatti: “I titolari del canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive nella loro attività devono inviare, alla sede Rai competente per territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione di disdetta dell’abbonamento speciale, specificando la destinazione dell’apparecchio, ai sensi dell’art. 10 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno corrente per l’annullamento del canone a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno ed entro il 31 dicembre per l’annullamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo”.

Secondo alcuni il canone speciale dovrebbe assorbire il canone ordinario, in modo da non dover pagare due volte. Non è così: la Rai stabilisce infatti che il primo si paghi in caso si possieda un televisore o una radio nella propria abitazione, ad uso quindi della famiglia, mentre il secondo sia dovuto per tutti i televisori e radio che si trovino in ambienti accessibili ai clienti e quindi non solo nelle camere ma anche per esempio nella sala per la colazione. Tutto ciò proprio perché, come già detto, la tassa non è stabilita per l’uso ma per il possesso.

Non sono più previste eccezioni neanche per le attività stagionali, poiché secondo quanto pubblicato sempre sul sito della Rai: “in ragione della classificazione relativa ai canoni speciali, disciplinata dall’art. 16 della l. 23/12/1999, n. 488, non è prevista una differenziazione dell’ammontare del canone a seconda del periodo di apertura e quindi non è più possibile applicare una riduzione di canone per gli alberghi o gli esercizi pubblici ad apertura stagionale”.

Dal 2016 il canone Rai ordinario viene direttamente addebitato per i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica. Nel corso degli ultimi anni l’importo è via via diminuito fino ai 90 euro l’anno per il 2019 per il canone ordinario (9 euro al mese per 10 rate l’anno) per cui sono state previste dalla Rai le seguenti scadenze di pagamento:
31 gennaio (pagamento annuale)
31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale)
31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre (pagamento trimestrale).
Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo
”.

Per il canone Rai speciale bisogna fare riferimento a una classificazione degli esercizi pubblici, secondo la quale i B&B possono rientrare nella categoria E o D, per cuil’importo dovuto può variare per quest’anno da un minimo di 203,70 euro a un massimo di 407,35 euro.

Le multe per il mancato pagamento o per autodichiarazioni false vanno dai 200 ai 600 euro.

La Rai aggiunge che in alcuni casi si può procedere alla deducibilità fiscale del canone speciale. L’iva è infatti compresa in questo abbonamento: “ai fini dell’eventuale recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo salvo buon fine della domiciliazione bancaria, inviati dalla Rai-Radiotelevisione italiana. Inoltre, qualora sussistano i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito di impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986, n. 917”.