Nuove Norme per le Locazioni e l'Extralberghiero: CIN e altre regole

Pubblicato il 15 Dicembre 2023 | News Mondo B&B

Nel panorama delle locazioni brevi e delle strutture extra-alberghiere in Italia, sono state introdotte importanti novità grazie all'approvazione della nuova riforma, passata al Senato il 14 dicembre e recentemente ratificata anche alla Camera dei Deputati.

Queste modifiche non riguardano solo gli affitti brevi, ma coinvolgono tutte le attività ricettive, compresi i Bed & Breakfast e le altre attività extra-alberghiere.

Una delle principali novità introdotte è l'introduzione del CIN - Codice Identificativo Nazionale.

Questo codice sarà assegnato dal Ministero del Turismo e richiede una presentazione telematica da parte del locatore o del gestore della struttura turistico-ricettiva. Questa richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva che attesti, tra le altre cose, i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura.

Gli operatori avranno sessanta giorni di tempo per adeguarsi a partire dall'attivazione della piattaforma del Ministero del Turismo. È probabile che per alcune regioni si preveda la ricodifica del codice identificativo regionale già attribuito.

Un requisito fondamentale imposto dalla riforma è che tutte le strutture ricettive, indipendentemente dal tipo (affitti brevi, B&B o altri), devono esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui si trova l'appartamento o la struttura. Inoltre, devono indicarlo in ogni annuncio pubblicato e comunicato.

Questa norma vale anche per gli operatori di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici, che devono inserire il CIN nelle loro inserzioni.

È importante sottolineare che chiunque non rispetti l'obbligo di esposizione del CIN può essere soggetto a multe significative, con sanzioni che variano da 800 a 8000 euro per gli Host e i Gestori, e da 500 a 5000 euro per ogni struttura per i portali telematici.

Oltre a questa novità, la riforma impone anche requisiti di sicurezza per tutte le attività di locazione breve e turistica. Le strutture devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti, oltre a estintori portatili conformi alla legge. Questi dispositivi devono essere posizionati in modo accessibile e visibile, specialmente vicino agli ingressi e alle aree a maggiore rischio.

La quantità di estintori da installare deve rispettare una proporzione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di un estintore per piano. È importante che gli estintori abbiano una capacità estinguente adeguata e siano sempre disponibili per un uso immediato.

Infine, la riforma richiede la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per coloro che svolgono attività di locazione turistica a scopo imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario. Questa segnalazione deve essere effettuata presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l'attività. Nel caso in cui l'attività sia gestita da una società, la SCIA deve essere presentata dal suo legale rappresentante.

Di seguito il testo completo dell'articolo 13-ter del Decreto Anticipi

Art. 13-ter. – (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale).

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

[ SINTESI: Questo comma di legge stabilisce che al fine di combattere l'evasione fiscale nel settore delle locazioni turistiche e brevi, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza conducono analisi del rischio in modo coordinato. Queste analisi sono principalmente mirate a individuare i soggetti che offrono in affitto unità abitative senza il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e che quindi possono essere sottoposti a verifiche e controlli. La legge prevede anche che le informazioni contenute nella banca dati siano accessibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per scopi di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. In questo modo, si cerca di garantire una maggiore conformità fiscale nel settore delle locazioni turistiche. ]

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

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