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LE LEGGI SUL BED AND BREAKFAST
Come Aprire un B&B in Umbria

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, n. 2

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Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme stilla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.

Art. 1 - (Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Il comma uno, dell'articolo cinque della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è così modificato: dopo le parole "per una permanenza" sono soppresse le parole "minima di sette giorni e".

Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14 Marzo 1994, n. 8)

L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, N. 8 è sostituito dal seguente:

Art. 12 (Ostelli per la gioventù)

Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive".

Art. 3 - (Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 sono soppresse le parole: "per un periodo non inferiore a 7 giorni".
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.

Art. 4 - (Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 16/bis (Servizio di alloggio e prima colazione "Bed and Breakfast")

Costituisce servizio di alloggio e prima colazione "Bed And Breakfast" l'attività a conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di imprenditorialità all'interno dell'abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.

L'attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non può avere più di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Tutte le camere devono possedere almeno una finestra.

L'esercizio di attività di "Bed and Breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di dimora nelle medesime.

Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi.

L'attività può essere svolta previa denuncia di inizio di attività mediante autocertificazione che attesti i requisiti posseduti compresi quelli igienico-sanitari previsti per legge.

Il Comune di residenza effettua il controllo attestante l'esistenza dei requisiti, ivi compresi quelli indicati all'allegato "A" della presente legge. Nell'autocertificazione deve essere specificato un periodo di inattività pari a 60 giorni anche non consecutivi, ridotti a 30 giorni in Comuni sprovvisti di strutture ricettive.

Le Province istituiscono un Albo ufficiale che censisca le famiglie che svolgono l'attività saltuaria di "Bed and Breakfast" dal quale desumere informazioni al solo scopo statistico.

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di "Bed and Breakfast" di comunicare al Comune competente in tempo reale il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica e alla Regione i prezzi minimi e massimi applicati con specifica delle stagionalità, nonché il periodo di apertura e chiusura dell'attività. L'esercizio dell'attività non necessita di iscrizione al Registro imprese turistiche.

L'Albo ufficiale dei "Bed and Breakfast" è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Possono essere ammesse a contributi iniziative esercitate in forma associata perla creazione di un marchio che garantisca il possesso dei parametri di qualità che identifichi il prodotto "Bed and Breakfast Umbria" in modo omogeneo e visibile.

Il marchio è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione deve essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio delle attività".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

ALLEGATO A
Integrativo dell' allegato C alla legge regionale 1 marzo 1994, n.8.

C3 (Requisiti minimi obbligatori per l'esercizio dell'attivita' di "Bed and Breakfast")

Buono stato di conservazione e manutenzione dell' immobile;
Arredamento funzionale, di buona fattura e in armonia con lo stile dell' abitazione e del luogo;
Letto per persona;
Comodino per letto con lampada;
Tavolo;
Sedia per letto;
Armadio;
Specchio con presa corrente;
Cestino rifiuti;
Bagno completo con acqua calda e fredda, dotato di lavabo; water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente, armadio, chiamata di allarme in tutti i servizi igienici;
Riscaldamento;
Fornitura costante di energia elettrica.


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I dati contenuti in queste pagine hanno carattere puramente informativo. Si rinvia al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, unica fonte alla quale è riconosciuto valore giuridico.

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