Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16
BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130
Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive extralberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, nonché, i casi di chiusura temporanea dell'esercizio autorizzata dal comune.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "affittacamere", le strutture ricettive composte da non più di sei
camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno
stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono
forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L'utilizzo
degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione
d'uso ai fini urbanistici;
b) "ostelli per la gioventù", le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di
eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. Tali strutture possono
ospitare ragazzi al di sotto dei quattordici anni per periodi di
vacanza estiva o invernale solo se provvisti di accompagnatore. In
ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a
sessanta giorni;
c) "case e appartamenti per vacanze", gli immobili arredati per
l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e
bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una
o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre
giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed
appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:
1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o
due case o appartamenti per vacanze;
2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed
organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.
d) "case per ferie", le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, per un
periodo non superiore a sessanta giorni, gestite al di fuori dei
normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
e) "alloggio e prima colazione" o "bed and breakfast", il servizio
offerto da parte di coloro che nell'abitazione hanno residenza e
domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con
relativi posti letto. Tale servizio, svolto con carattere saltuario o
per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari
almeno a sessanta giorni l'anno anche non consecutivi, ridotti a
trenta giorni l'anno in Comuni sprovvisti di altre strutture
ricettive, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto,
comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento
non può essere superiore a novanta giorni.
f) "alberghi diffusi", le strutture ricettive che, in un centro
storico con meno di tremila abitanti o in una area urbana omogenea
individuata dal comune, forniscono agli utenti alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in unità alloggiative dislocate in
più stabili collocati entro una distanza massima di trecento metri,
con servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione ed
eventuali altri servizi complementari, con almeno due spazi di uso
comune. Il servizio di ristorazione è esercitabile anche attraverso
convenzione con esercizi preesistenti. Tali strutture sono composte da
non meno di sette appartamenti con un minimo di quindici posti letto.
L'utilizzo d'unità immobiliari a tale scopo non comporta specifica
destinazione d'uso ai fini urbanistici. L'adeguamento delle strutture,
con particolare riferimento alla sicurezza e all'accessibilità,
avviene nel rispetto della normativa vigente per le strutture
residenziali per l'intero stabile;
g) "rifugi montani", le strutture ricettive idonee ad offrire
ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna ubicate
in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, raggiungibili
esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, strade forestali,
strade percorribili da mezzi di trasporto ordinari, anche in
prossimità di centri abitati.
Art. 3
(Specificazioni aggiuntive delle strutture)
1. Le strutture previste dall'articolo 2, possono assumere, in
relazione alle caratteristiche oggettive possedute o ai servizi
complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive:
a) residenza d'epoca, per le strutture ricettive soggette ai vincoli
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicate in immobili di
particolare interesse paesaggistico e di pregio
storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca o di
particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente
qualificata;
b) centri di soggiorno studi, per le strutture ricettive gestite da
soggetti pubblici o privati, o dedicate ad ospitalità finalizzata alla
educazione, alla formazione, allo sviluppo sociale e pedagogico. Tali
strutture devono dotarsi di adeguata attrezzatura per l'attività
didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno
degli ospiti dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture
alberghiere classificate a due stelle;
c) case vacanze per ragazzi o kinderheim, per le case per ferie
riservate a minori di diciotto anni, utilizzate per periodi di vacanza
estiva o invernale. In tali strutture è garantita, quale servizio
obbligatorio, la presenza di personale specializzato nel settore
pedagogico, l'assistenza medica con presenza sul posto o con specifica
convenzione con medico e/o struttura sanitaria per il primo soccorso;
d) residenze di campagna o country houses, per le strutture ricettive
che offrono alloggio con o senza ristorazione in immobili, ubicati
all'esterno del territorio urbanizzato, con caratteristiche proprie
dell'edilizia tradizionale della zona. L'offerta turistica di dette
strutture può comprendere l'ospitalità, la ristorazione, l'esercizio
di attività ricreative, finalizzate alla corretta fruizione dei beni
naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale;
e) esercizi ricettivi di qualità ecologica, per le strutture ricettive
che rispondono ai criteri per l'assegnazione del marchio comunitario
di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui
alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003
(2003/287/CE).
Art. 4
(Requisiti minimi funzionali e strutturali)
1. Gli affittacamere posseggono tutti i seguenti requisiti minimi
funzionali e strutturali:
a) locali in possesso dei requisiti previsti per la civile abitazione
dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con
una superficie minima delle camere di almeno 8 e 14 metri quadrati per
le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto,
incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto
letto;
b) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto
letto a castello di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi;
c) superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera, di
almeno 3 metri quadrati ciascuno, con dotazione minima per ciascun
bagno costituita da un lavabo, una vasca o una doccia ed un wc con
cassetta;
d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di
dotazioni igienico sanitarie comuni, nella misura di almeno un bagno
ogni sei posti letto o frazione;
e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio,
e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona o una
seduta-divano e un comodino o equivalente;
f) una o più sale destinate alla somministrazione e al consumo di
alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 16 metri
quadrati, ove tale servizio sia fornito;
g) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda,
nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30
aprile, del servizio di riscaldamento;
h) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
i) pulizia giornaliera della camera, dei bagni, delle stanze e dei
locali ad uso comune;
l) cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte alla
settimana e comunque ad ogni cambio del cliente;
m) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio del cliente;
n) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e
di un estintore per ogni appartamento.
2. Gli ostelli per la gioventù posseggono tutti i seguenti requisiti
minimi funzionali e strutturali:
a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le
camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto,
incrementata di almeno di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto
letto. Nel caso in cui l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 metri
il parametro di incremento superficie/posto letto può essere ridotto
da 6 metri quadrati fino a 4 metri quadrati;
b) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto
letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi;
c) superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati con
dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia ed un
wc;
d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di
dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo
ogni cinque posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia
ogni otto posti letto o frazione, con un minimo di un servizio
igienico completo per ogni piano;
e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio o
cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni
alloggiato, un letto e una sedia o uno sgabello;
f) una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8
metri quadrati per posto letto, incrementata di almeno 1 metro
quadrato per posto letto, qualora le sale comuni coincidono con le
sale destinate alla somministrazione al consumo dei pasti di alimenti
e bevande e comunque non inferiore a 20 metri quadrati;
g) servizio di ricevimento assicurato almeno 16 ore su 24;
h) servizio di pulizia della camera una volta al giorno;
i) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda,
nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30
aprile, del servizio di riscaldamento;
l) cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio di
fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il
servizio non sia fornito di base;
m) servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura per
un numero non inferiore al 50% dei posti letto, nel caso il
pernottamento sia fornito in camerate;
n) presenza di almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
o) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso;
p) eventuali locali adibiti a punto di ristoro;
q) idonee soluzioni funzionali per ospitalità delle persone diversamente abili.
3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i seguenti
requisiti minimi funzionali e strutturali:
a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia
dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la
preparazione e la consumazione dei pasti;
b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda,
nonché, qualora la locazione comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30
aprile, del servizio di riscaldamento;
c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte
alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
d) in caso di gestione in forma imprenditoriale prevista dall'articolo
2, comma 1, lettera c), numero 2), inoltre, deve essere assicurato:
1) servizio di ricevimento almeno 8 ore su 24 e servizio di recapito
su richiesta, ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno
sede gli immobili;
2) assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione
ordinaria delle case e degli appartamenti.
4. Le case per ferie posseggono tutti i seguenti requisiti minimi
funzionali e strutturali:
a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le
camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto,
incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto
letto, fino ad un massimo di quattro posti letto a camera;
b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti previsti
dal presente regolamento, con ulteriore incremento del rapporto
superficie-camera per un posto letto a castello, di almeno 1 metro
quadrato o almeno 3 metri cubi;
c) camere dotate di porta e finestra, arredate con almeno un letto, un
comodino con abatjour, una sedia per ogni ospite, un armadio, un
cestino porta rifiuti, nonché, di una tenda oscurante nel caso di
finestre senza imposte;
d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di
dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo
ogni cinque posti letto o frazione, nonché un vano wc e un vano doccia
ogni otto posti letto o frazione, con un minimo di un servizio ogni
piano;
e) una o più sale comuni, distinte dall'eventuale locale adibito a
cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per
i primi 10 posti letto e di 0,5 metri quadrati per ognuno degli
ulteriori posti letto;
f) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda,
nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30
aprile, del servizio di riscaldamento;
g) cambio della biancheria settimanale e comunque ad ogni cambio del
cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno
su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;
h) pulizia giornaliera dei locali;
i) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune, nonché, una
cassetta contenente materiale di primo soccorso.
5. Le strutture per l'esercizio del servizio di alloggio e prima
colazione o bed and breakfast posseggono tutti i seguenti requisiti
minimi funzionali e strutturali:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti previsti
dal presente regolamento anche secondo i parametri di cui all'allegato
A2;
c) camere dotate di porta e finestra, arredate con almeno un letto, un
comodino con abatjour, una sedia per ogni ospite, un armadio, un
cestino porta rifiuti, nonché di una tenda oscurante nel caso di
finestre senza imposte;
d) somministrazione della prima colazione, consistente in cibi e
bevande senza manipolazione da parte del gestore, in orario stabilito
con la famiglia;
e) riordino e pulizia quotidiana dei locali;
f) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte
alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
g) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e
di un estintore.
6. Gli alberghi diffusi posseggono tutti i seguenti requisiti minimi
funzionali e strutturali:
a) numero di unità alloggiative adibite al soggiorno e pernottamento
degli ospiti, non inferiore a sette;
b) locale bagno in ogni unità alloggiativa;
c) locale ad uso comune;
d) locale per il ricevimento, il commiato e lo svolgimento delle
formalità degli ospiti;
e) locale destinato alla ristorazione oppure un punto di ristoro convenzionato;
f) impianto elettrico conforme alla normativa vigente in materia;
g) idonee soluzioni funzionali per ospitalità delle persone diversamente abili;
h) possesso dei requisiti obbligatori previsti per la classificazione
degli alberghi a due stelle, salvo i casi di possesso di requisiti di
classificazione superiore nonché degli ulteriori requisiti minimi
contenuti negli allegati A4 e A5;
i) accesso alle unità alloggiative direttamente da spazi pubblici,
spazi comuni, o disimpegni e/o corridoi condominiali, mediante porta
munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura
personalizzata.
7. I rifugi montani posseggono tutti i seguenti requisiti minimi
funzionali e strutturali:
a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;
b) servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
c) spazio destinato alla somministrazione e al consumo di alimenti e
bevande, con caminetto;
d) spazi destinati al pernottamento dimensionati secondo i parametri
di cui all'allegato A2;
e) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
f) impianto di chiarificazione e smaltimento acque reflue, in quanto
realizzabile;
g) attrezzatura pronto soccorso;
h) presenza di almeno un apparecchio telefonico ad uso comune o
attrezzatura di radiotelefono;
i) dispositivi e mezzi antincendio conformi alla normativa vigente in materia;
l) piazzola per atterraggio di elicotteri;
m) lampada esterna accesa 24 ore su 24 nei periodi di apertura;
n) locale per ricovero di fortuna aperto 24 ore su 24 ed accessibile
dall'esterno;
o) impianto elettrico conforme alla normativa vigente in materia.
8. Le strutture devono:
a) indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione,
promozione e pubblicità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio
rilasciata dal comune, o il numero e la data di presentazione della
denuncia di inizio attività in caso di subentro ai sensi dell'articolo
7, comma 5;
b) esporre all'interno delle camere e in prossimità dei locali di
ricevimento la tabella con specificati i prezzi delle camere e dei
servizi;
c) apporre all'esterno, in posizione visibile al pubblico e con
adeguato decoro, una targa riportante la denominazione, la
classificazione, l'eventuale specificazione aggiuntiva, gli estremi
dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal comune, o il numero e
la data di presentazione della denuncia di inizio attività in caso di
subentro ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
Art. 5
(Classificazione delle strutture)
1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della l.r. 13/2007.
2. La provincia, sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e
di quanto previsto dalla tabella dei requisiti minimi di
classificazione di cui agli allegati A1, A2, A3, A4 E A5, procede ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. 13/2007,
all'attribuzione della classifica:
a) degli affittacamere, con un numero variabile da 1 a 3 categorie;
b) delle case e appartamenti per vacanze, con un numero variabile da 1
a 4 categorie;
c) degli alberghi diffusi, con un numero variabile da 2 a 4 stelle;
d) degli ostelli per la gioventù, delle case per ferie, del servizio
di alloggio e prima colazione e dei rifugi montani, in categoria
unica.
3. Qualora vengano a mancare i requisiti di classificazione la provincia, svolti i dovuti accertamenti, effettua il declassamento d'ufficio a categoria inferiore o, in caso di categoria unica, la cancellazione, dandone comunicazione al comune competente.
4. A seguito di specifica istanza possono essere riconosciute una o più categorie superiori, o la specificazione aggiuntiva di cui all'articolo 3, se viene accertato l'effettivo miglioramento o incremento dei requisiti posseduti, idonei all'aumento di categoria o all'applicazione della specificazione aggiuntiva.
Art. 6
(Procedure per la classificazione)
1. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classifica, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesti.
2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda provvede all'attribuzione della classifica e al riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta.
3. La provincia comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura, la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
Art. 7
(Autorizzazione all'esercizio delle attività)
1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
attività disciplinate dal presente regolamento è presentata allo
sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune
competente, ove costituito, e contiene:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi
complementari offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale,
nonché, dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e
bevande;
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva
eventualmente riconosciuta.
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti
l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche
nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti
dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e
bevande;
b) l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;
c) l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente,
dell'associazione senza scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché
dello statuto se esistente;
d) la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare
o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine
professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie
utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani
comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;
e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali,
quali, in particolare, gli atti di compravendita, locazione,
usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma autentica del
proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in
caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i omproprietari;
f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal
richiedente attestante la conformità urbanistica e catastale alla
normativa vigente;
g) la certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla conformità
delle strutture ricettive e dei relativi impianti alla normativa
vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;
h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e
circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di
utenti cui è rivolta l'ospitalità;
i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;
l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre
all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i
rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte di un
edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della
comunicazione formale, attraverso raccomandata con ricevuta di
ritorno, all'amministratore dell'assemblea condominiale, dell'attività
che si intende avviare.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune
competente per territorio ai sensi dell'articolo 26 della l.r.
13/2007, contiene:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, nonché, dei
servizi accessori offerti;
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva
eventualmente riconosciuta;
e) l'indicazione del periodo di apertura stagionale o annuale;
f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio
ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso tale termine il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive modifiche.
5. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata, in particolare, dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera a).
6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o contenuti nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.
7. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune le eventuali modifiche dei periodi di chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura.
Art. 8
(Rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, per gli anni successivi al rilascio, si considera rinnovata fermo restando la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio e previo pagamento delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
Art. 9
(Denominazione)
1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. E' vietato assumere e/o pubblicizzare denominazioni che facciano riferimento ad altre tipologie di strutture ricettive diverse da quella di appartenenza.
Art. 10
(Disposizioni transitorie comuni)
1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in esercizio, presenta alla provincia competente per territorio, domanda per la variazione della classificazione posseduta.
2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova classificazione, dandone comunicazione al comune competente e all'interessato.
3. Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in esercizio, ritenga che la struttura stessa mantenga la classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia competente per territorio mediante autocertificazione contenente tutti i dati di riferimento. La provincia entro novanta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, verifica le dichiarazioni rese, conferma la classificazione precedentemente attribuita e la comunica al comune competente e all'interessato.
5. Qualora la struttura non possieda i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal presente regolamento per l'attribuzione del livello minimo di classificazione, il titolare o il gestore lo comunica alla provincia competente. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, assegna un termine per il relativo adeguamento della struttura e, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Il mancato adeguamento della struttura nel termine assegnato dalla provincia comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.
Art. 11
(Disposizioni transitorie riguardanti l'esercizio del servizio di alloggio
e prima colazione e le case e appartamenti per vacanze gestiti
in forma non imprenditoriale)
1. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
della provincia prevista dall'articolo 10 commi 2 e 4:
a) coloro che esercitano il servizio di alloggio e prima colazione
sulla base della comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività
prevista dall'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 18
(Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi
di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per
ferie), e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente
regolamento, presentano al comune competente la domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2;
b) coloro che gestiscono in forma non imprenditoriale case e
appartamenti per vacanze sulla base dell'autocertificazione prevista
dall'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 33
(Disciplina e gestione delle case e appartamenti per vacanze), e sono
in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento,
presentano al comune competente la domanda di autorizzazione prevista
dall'articolo 7, commi 1 e 2.
2. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26 della l.r. 13/2007 e dall'articolo 7. Decorso tale termine, il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive modifiche.
3. Nelle more degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il titolare e il gestore delle strutture per l'alloggio e prima colazione e delle case e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale, proseguono l'attività.
Art. 12
(Abrogazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 13/2007 e successive
modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti leggi:
a) la legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla
disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere,
degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie);
b) la legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 (Disciplina e gestione
delle case ed appartamenti per vacanze).
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Ai sensi del DPR 2 giugno 2000 - G.U. n. 180 del 3 agosto 2000 la
rilevazione del movimento turistico delle strutture ricettive è un
obbligo di legge.
Pertanto i gestori dovranno far pervenire i modelli di rilevazione
statistica entro il giorno 5 del mese successivo alla rilevazione del
periodo di
riferimento al seguente indirizzo:
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA - Via Parigi, 11 - 00185
ROMA
Sulla busta specificare: MODELLI I.S.T.A.T. e IL
MESE DI RIFERIMENTO.
Eventuali informazioni: A.P.T. Roma - Via Parigi, 11 - 00185 -
Tel. 06488991
(a cura di: B&B Filomena e Francesca)
I dati contenuti in queste pagine hanno carattere puramente informativo. Si rinvia al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, unica fonte alla quale è riconosciuto valore giuridico.